Fonte: Le Mille Bolle Blog

Come è emerso dal post pubblicato oggi – che potete leggere qui – e dai commenti che si sono intrecciati in seguito, non è ancora chiaro se un produttore di metodo classico italiano, in Franciacorta, aderente al Consorzio o meno, oppure in Trentino, Oltrepò Pavese o in qualsiasi altra zona, possa, se gli punge vaghezza, commercializzare una propria bottiglia di bollicine riportando in etichetta la dizione Crémant (o Cremant).
La situazione è assolutamente paradossale. C’è un Regolamento Cee – leggete qui http://eur-law.eu/IT/Regolamento-CEE-n-2045-89-Consiglio-19-giugno,179327,d – che dice chiaramente che il termine Crèmant è riservato esclusivamente a vini prodotti in Francia e Lussemburgo. Ma poi c’è anche il REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009 – leggete qui http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0060:0139:IT:PDF – che sembra parlare di una possibilità di utilizzo, anche in Paesi terzi, del termine Crémant.
Cosa che appare anche da questo dossier di documentazione della Camera dei Deputati – leggete qui http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Ag0119.htm .
Chi ha dunque ragione? Per provare a capire qualcosa di più ho deciso di chiedere lumi al Consorzio Franciacorta e l’Ufficio tecnico, nella persona della sua responsabile Monica Faccincani, così mi ha cortesemente risposto: “il regolamento di riferimento per questa tipologia è il 607/2009 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
Di seguito quanto previsto dal regolamento:
Articolo 66
Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione
……
L’espressione «Crémant» può essere usata soltanto per vini spumanti di qualità bianchi o rosati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo a condizione che:
le uve siano vendemmiate a mano;
il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;
il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;
il tenore di zuccheri sia inferiore a 50 g/l;
il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4 (Le espressioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo classico tradizionale» possono essere utilizzate solamente per designare vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o vini spumanti di qualità a condizione che il prodotto:
sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,
sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée),
sia separato dalle fecce mediante sboccatura.
e
fatto salvo l’articolo 67, il termine «Crémant» sia indicato sull’etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell’unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.
Il disposto delle lettere a) e f) non si applica ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1o marzo 1986.
Questa è la normativa.
Per venire al Franciacorta:
il disciplinare del ‘95 che sanciva la nascita della docg prevedeva la tipologia cremant indicando che per lo stesso non era possibile l’uso del Pinot nero nell’uvaggio.
Il disciplinare del 2008 invece sostituisce la tipologia cremant con saten che da marchio privato registrato dal cvf diventa marchio ceduto al mipaf e quindi utilizzabile da tutti i produttori soci e non del cvf.
Se lei ha visto un cremant di catturich con tutta probabilità è della vendemmia 2007. Dalla vendemmia 2008 in avanti questa tipologia non è più prevista per noi.
Che non si possa fare cremant in assoluto nel metodo classico italiano non mi risulta. Innanzitutto dalla normativa sopra riportata, ma anche da casi concreti, come ad esempio l’Oltrepo pavese docg metodo classico rose cremant”.
Questo il punto di vista del Consorzio Franciacorta
In conclusione io penso che se pure, documenti alla mano, l’azienda Catturich Ducco avesse le carte in regola per continuare a commercializzare dei Franciacorta Cremant, io giudico questa una scelta sbagliata e tale da fornire oggettivamente al consumatore un’informazione poco chiara o confusa.
Una cosa ci tengo a precisare e cioè che con il post dedicato al “caso” del Cremant di Catturich Ducco non volevo mettere sotto accusa una singola azienda, ma porre all’attenzione dei lettori l’ennesimo caso di una comunicazione confusa, non a favore del consumatore finale, nel campo delle bollicine italiane. Metodo classico come in questo caso o Charmat.